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Con l'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35, sono state introdotte nuove disposizioni che modificano profondamente la materia delle iscrizioni anagrafiche e delle variazioni di indirizzo.


A chi è rivolto

A tutti

Descrizione

Con l'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35, sono state introdotte nuove disposizioni che modificano profondamente la materia delle iscrizioni anagrafiche e delle variazioni di indirizzo.

Come fare

A partire dal 9 maggio 2012, i cittadini interessati ad iscriversi nell'Anagrafe (con provenienza da altri Comuni d'Italia o dall'Estero oppure iscritti nell'AIRE) o coloro che intendono variare il proprio indirizzo all'interno del territorio comunale, potranno dichiarare le variazioni che li riguardano utilizzando esclusivamente i moduli di richiesta scaricabili da questo sito comunale oppure reperibili sul sito della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno (www.interno.it) oppure ancora ritirabili direttamente presso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe. Le iscrizioni anagrafiche e le variazioni di indirizzo devono essere dichiarate dai cittadini interessati entro 20 (venti) giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti (effettivo trasferimento) e non prima. I cittadini NON appartenenti a Stati dell'Unione Europea dovranno allegare alle loro richieste di prima iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero, la documentazione di cui all'ALLEGATO A mentre i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea allegheranno alle loro richieste di prima iscrizione anagrafica dall'estero la documentazione di cui all'ALLEGATO B. I moduli riportano in calce le modalità di compilazione delle richieste che dovranno essere scrupolosamente seguite dagli interessati al fine di evitare la NON ricevibilità delle domande, mentre la trasmissione dei moduli a mezzo posta elettronica potrà essere effettuata solo se il richiedente rispetti almeno una delle condizioni indicate nel modulo stesso. Le richieste possono pervenire all'Ufficio Anagrafe nei seguenti modi:

  1. presentazione diretta dei moduli allo sportello dell'Ufficio Anagrafe;
  2. trasmissione a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Ufficio Anagrafe - piazza Castello n. 11 - 10040 COMUNE DI OSASIO;
  3. trasmissione a mezzo fax al seguente numero: 011/972.88.96
  4. trasmissione a mezzo posta elettronica all'indirizzo osasio@ruparpiemonte.it oppure comunediosasio@pec.it
Le richieste di iscrizione anagrafica e di variazione dell'indirizzo saranno effettuate entro 2 (due) giorni lavorativi dal momento della loro effettiva ricezione da parte dell'Ufficio. A tutti i richiedenti sarà comunque fornita una comunicazione di avvìo del procedimento, così come previsto dall'art. 7 della legge n. 241/90 e s.m.i. Nella suddetta comunicazione i richiedenti saranno portati a conoscenza del fatto che l'Ufficio Anagrafe accerterà la sussitenza del requisito della dimora abituale all'indirizzo dichiarato nel termine di 45 giorni dalla dichiarazione resa. Nel caso in cui gli accertamento non fossero positivi i richiedenti saranno informatic con una comunicazione di "PREAVVISO DI RIGETTO" ed invitati a fornire gli elementi necessari alla positiva conclusione del procedimento. Trascorsi inutilmente i termini di risposta o se gli elementi forniti fossero insufficienti alla definizione del procedimento, l'Ufficio provvederà a segnalare quanto emerso alla Polizia Municipale, a revocare la residenza ottenuta e/o a ripristinare il precedente indirizzo nonché a segnalre al'Autorità giudiziaria le false dichiarazioni rese a Pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000. In mancanza della comunicazione di cui sopra all'interessato entro i 45 giorni, vale la regola del silenzio/assenso e la richiesta di iscrizione/variazione dell'indirizzo si intende confermata. Variazione dell'indirizzo sulla patente di guida e sulla carta di circolazione. Nel modulo di cui sopra è anche possibile ottenere l'aggiornamento dell'indirizzo sulla patente di guida e sulla carta di circolazione dei veicoli intestati alle persone fisiche (e non giuridiche) interessate al trasferimento della propria residenza/indirizzo. L'Ufficio Anagrafe consegnerà una ricevuta della dichiarazione che dovrà essere conservata con la patente e con la carta di circolazione fino al momento in cui riceveranno, direttamente dalla Direzione generale della Motorizzazione civile, per posta, gli appositi tagliandi adesivi di aggiornamento da applicare sulla patente e sulla carta di circolazione.

Cosa serve

Il modulo compilato

Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

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Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

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Argomenti:Pagina aggiornata il 14/02/2024


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