Con l'art. 15 della legge n. 183/2011 sono state introdotte importanti novità finalizzate all'eliminazione delle richieste di certificati ai cittadini da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di servizi pubblici, ossia le aziende che hanno in concessione servizi pubblici come trasporti, erogazione di energia, reti telefoniche, servizio postale (es. ENEL, TELECOM, ITALGAS, POSTE ITALIANE, SMAT, ecc....).
Infatti dal 1° gennaio le Pubbliche Amministrazione e i Gestori di servizi pubblici dovranno accettare dai cittadini soltanto le autocertificazioni oppure dovranno acquisire d'ufficio le informazioni oggetto della dichiarazione e non potranno più richiedere o accettare certificati, pena la violazione dei doveri d'ufficio.
La norma quindi prevede che le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione siano valide soltanto nei rapporti tra privati e che su tali certificati venga apposta la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"; in mancanza di tale dicitura il certificato è nullo.
In sintesi, ecco che cosa bisogna fare..........
"autocertificare" tutti i dati anagrafici e di stato civile, senza spese e senza formalità, sia verso gli enti pubblici sia nei confronti dei gestori dei servizi pubblici, allegando fotocopia del documento di identità in caso di invio telematico o postale.
Certificati in soffitta dal primo gennaio 2012