Accesso civico

Art. 5 commi 1 e 4 del Decreto legislativo n. 33/2013

L'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione risulti obbligatoria per legge, nei casi in cui la stessa pubblicazione risulti omessa.

La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e deve essee presentata al Responsabile della trasparenza dell'Amministrazione, che si pronuncia sulla stessa.

L'Amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, oppure comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale richiesto.

In caso di ritardata o mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione oggetto della richiesta di accesso civico, l'istante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9bis della legge 241/1990 e s.m.i., che, verificata la sussitenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9 ter del medesimo articolo, provvede alla pubblicazione sul sito del dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente o, in alternativa, potrà comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. 

Responsabile della trasparenza cui deve essere presentata la richiesta di Accesso civico:

NEGRI dott.ssa Anna - Segretario Comunale - tel. 011/979.30.38 int. 6 - fax 011/972.88.96 - email: osasio@ruparpiemonte.it

 

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO è il Sindaco, Silvio CERUTTI, tel. 011/979.30.38 - fax 011/972.88.96 email: osasio@ruparpiemonte.it

 

 

Regolamento per la Disciplina del Diritto di Accesso e Modulistica